IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva,
                             O S S E R V A
    Con   distinti  ricorsi  ex  art.  700  del  c.p.c.,  gli  odierni
 ricorrenti, esponevano di avere prestato attivita'  lavorativa  quali
 soci della Compagnia lavoratori portuali di Livorno e di essere stati
 giudicati inabili al lavoro portuale a conclusione degli accertamenti
 eseguiti dalla commissione istituita presso la Capitaneria di porto e
 di  cui all'art. 156 del reg. es. cod. nav. Assumevano, altresi', che
 in conseguenza della menzionate valutazioni mediche, l'I.N.P.S. aveva
 provveduto alla liquidazione e corresponsione della pensione  di  cui
 all'art.  2  della  legge  n.  222/1984.  Esponevano, inoltre, che su
 iniziativa del predetto istituto erano stati recentemente  sottoposti
 ad  accertamenti sanitari, in esito ai quali l'I.N.P.S., ritenuto che
 non sussistevano i requisiti di carattere medico di  cui  all'art.  2
 della   legge   n.   222/1984,   aveva   annullato  e/o  revocato  il
 provvedimento concessivo della pensione di invalidita' e riconosciuto
 ed attribuito l'assegno ordinario di invalidita'.
    Osservato  che  la  condotta  dell'Istituto  non  era  formalmente
 corretta,  poiche'  la visita medica in sede di "revisione" era stata
 effettuata dal solo medico fiduciario dell'ente e  non  dalla  citata
 commissione,  e  che la corresponsione della prestazione dell'assegno
 in luogo della  pensione  poneva  integrava  il  pregiudizio  di  cui
 all'art.  700 del c.p.c., chiedevano che il pretore adito volesse, in
 via d'urgenza, ordinare  all'I.N.P.S.  l'immediato  ripristino  della
 pensione di invalidita'.
    Nel  costituirsi la sede di Livorno dell'I.N.P.S. osservava che la
 pensione  di  invalidita'  era  stata  erroneamente   attribuita   ai
 ricorrenti  sul  presupposto della sussistenza dei requisiti sanitari
 di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984 nel mentre  la  commissione
 medica compartimentale aveva accertato, unicamente, l'inidoneita' dei
 predetti al lavoro portuale.
    Assumeva  ancora  che l'inidoneita' ad un lavoro specifico non era
 equiparabile all'assoluta inabilita' richiesta  dalla  norma  di  cui
 sopra  e  che nel caso in esame non sussisteva neppure l'elemento del
 periculum in mora.
    Accolta la domanda  di  cautela,  per  le  ragioni  esposte  nelle
 ordinanze  in  atti  (alcune  delle quali, le prime due, adottate dal
 magistrato al tempo titolare dell'ufficio), i ricorrenti davano corso
 con atti separati, poi riuniti, al giudizio di merito  in  cui  hanno
 richiesto,  oltre  che  al  ripristino  della pensione di inabilita',
 anche la condanna dell'istituto al  risarcimento  dei  danni  patiti;
 nelle    comparse   di   costituzione   l'I.N.P.S.   riproponeva   le
 argomentazioni gia'  esposte  in  sede  cautelare  a  sostegno  della
 legittimita'  del  proprio operato. In corso di causa veniva disposta
 una c.t.u. medico-legale.
    Ad avviso del decidente risulta  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24,
 quarto comma, della legge  12  gennaio  1994,  n.  84,  in  relazione
 all'art. 3 della Costituzione.
    L'idoneita'  al lavoro portuale ed il venir meno della stessa, per
 i soci delle Compagnie lavoratori portuali, ai  sensi  dell'art.  156
 reg.    cod.,   risulta   demandata   ad   una   commissione   medica
 compartimentale, di cui fanno parte medici  in  rappresentanza  degli
 istituti previdenziali e dal medico di porto.
    In  base  all'ultimo  comma  dell'art.  156 cit., gli accertamenti
 eseguiti dalla predetta commissione "hanno effetto anche ai fini  del
 trattamento previdenziale del lavoratore".
    E'  pacifico  in  atti  che a seguito della nuova disciplina della
 invalidita' pensionabile di cui alla legge n. 222/1984,  la  sede  di
 Livorno  dell'I.N.P.S. ha provveduto a liquidare in favore di tutti i
 lavoratori giudicati permanentemente inabili al lavoro  portuale,  la
 pensione  prevista  dall'art.  2 della legge cit.: in sostanza si era
 equiparata la valutazione  di  inabilita'  al  lavoro  portuale  alla
 "permanente    impossibilita'   di   svolgere   qualsiasi   attivita'
 lavorativa"  di  cui  alla norma cit. E' poi altrettanto pacifico che
 nel corso del 1993, e quindi anche a distanza di anni dalla  data  di
 concessione della prestazione previdenziale, l'I.N.P.S. ha sottoposto
 a  visita  medica i ricorrenti e, all'esito di tali accertamenti, non
 reputando sussistere  i  requisiti  di  carattere  sanitario  di  cui
 all'art.  2  della  legge n. 222/1984, ha provveduto ad annullare e/o
 revocare la pensione di inabilita' ed attribuito l'assegno  ordinario
 di  invalidita' di cui all'art. 1 della legge cit. Come risulta dagli
 atti, il provvedimento di revoca e/o  annullamento  non  trova  causa
 nell'intervenuto   miglioramento   delle  condizioni  di  salute  dei
 ricorrenti, bensi' in una diversa valutazione data dall'istituto alla
 decisione della commissione medica compartimentale. In particolare il
 convenuto ha ritenuto essere erronea la menzionata  equiparazione  ed
 ha  confermato  la  pensione  ordinaria  di  inabilita'  solo  a quei
 lavoratori che oltre ad essere stati  dichiarati  inabili  al  lavoro
 portuale,  si  trovano "nella assoluta e permanente impossibilita' di
 svolgere qualsiasi attivita' lavorativa", e riconosciuto  agli  altri
 l'assegno di cui all'art. 1 della legge cit.
    Nelle  more  del procedimento cautelare e' intervenuta la legge n.
 84/1994 il cui art. 24, quarto comma, dispone che "Ai lavoratori gia'
 cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale  ai  sensi
 dell'art. 156, primo comma, n. 2 del regolamento per l'esecuzione del
 codice   della   navigazione  marittima  approvato  con  decreto  del
 Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si  applica  il
 trattamento di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222".
    In  base  a  tale  norma  il  giudicante  aveva  ritenuto di dover
 accogliere la  misura  cautelare  richiesta  ed  aveva  ulteriormente
 osservato  che  ove non fosse sopraggiunta la richiamata disposizione
 alla questione poteva essere data una diversa soluzione. Ed  infatti,
 veniva  rilevato  che ben piu' complesso sarebbe stato il discorso da
 farsi, in ordine al fumus, ove non fosse nel frattempo intervenuta la
 novella di cui sopra. Ed infatti, e' pur vero che l'art. 156 reg. es.
 cod.  nav.    costituisce  norma  speciale  rispetto  alla  normativa
 ordinaria  in  materia  di  inabilita',  ma detta specialita' risulta
 limitata  al  momento  relativo  all'accertamento  della   inabilita'
 stessa,  che  deve essere riconosciuta da una apposita commissione, e
 non si estende anche alle prestazioni previdenziali  in  concreto  da
 erogare.   Si   vuole   cioe'  sostenere  che  una  volta  conclamata
 l'inidoneita'  al  lavoro  portuale,  non   dovesse   necessariamente
 conseguirne  il diritto del lavoratore all'ottenimento della pensione
 di cui all'art. 2 della legge n. 222/1984.
    L'art. 156, ultimo  comma,  infatti,  si  limita  a  disporre  che
 l'accertamento  della  inidoneita'  produce effetti anche ai fini del
 trattamento previdenziale ma non precisa, quale tipo  di  prestazione
 debba poi essere liquidata. Posto che attualmente, per la generalita'
 degli  assicurati,  le prestazioni I.N.P.S. per il caso di inabilita'
 al lavoro sono date dalla pensione di cui all'art. 2,  cit.  connessa
 ad  una  accertata  "assoluta e permanente impossibilita' di svolgere
 qualsiasi attivita' lavorativa", e dall'assegno  di  cui  all'art.  1
 della  legge  cit.  ove  la  capacita' lavorativa sia ridotta in modo
 permanente a meno di un terzo, non era del tutto infondata la pretesa
 dell'Istituto di  verificare  in  concreto  il  grado  di  inabilita'
 portato da ogni singolo lavoratore portuale al fine di determinare la
 prestazione  da erogare. E giova osservare che tale accertamento, per
 un  verso,  non  sarebbe  stato  sostitutivo di quello demandato alla
 commissione medica compartimentale, in quanto si  inseriva  e  faceva
 seguito  ad  una  gia'  accertata  inabilita' al lavoro portuale, con
 l'unico fine, come si e' precisato innanzi, di specificare il tipo di
 prestazione da irrogare e, per altro verso non poteva neppure  essere
 assimilato  alla revisione di cui all'art. 9 della legge n. 222/1984,
 posto che il venir meno dello stato di inabilita' al lavoro  portuale
 deve  essere evidentemente valutato dalla stessa commissione che tale
 condizione e' abilitata a riconoscere.  In  sostanza  ad  avviso  del
 decidente prima della entrata in vigore della legge n. 84/1994 poteva
 essere   ammissibile  che  dalla  dichiarata  inidoneita'  al  lavoro
 portuale  derivassero  prestazioni  differenziate  in  favore   degli
 assicurati in relazione al grado di inabilita' dagli stessi recato.
    Orbene,   in   questa  sede  si  ritiene  opportuno  un  ulteriore
 approfondimento della questione.
    Dai lavori parlamentari non e'  dato  comprendere  se  l'art.  24,
 quarto  comma  cit.,  sia  stato  emanato  per  consentire  anche  ai
 lavoratori portuali (ed agli  eventuali  superstiti  aventi  titolo),
 dichiarati  inabili  al  lavoro portuale prima dell'entrata in vigore
 della legge n. 222/1984 di beneficiare della pensione ex art.  2  (di
 importo  superiore  rispetto  alla  prestazione  liquidata in base al
 precedente  regime  della  invalidita'  pensionabile),  e  cio'   sul
 presupposto che a seguito di tale legge a tutti i lavoratori portuali
 dichiarati  inabili ex art. 156 del reg. cod. nav., gia' competeva la
 pensione di inabilita', ovvero per stabilire,  con  norma  innovativa
 applicabile  a  tutti  i  lavoratori  dichiarati  inabili  al  lavoro
 portuale, la equiparazione, quanto a trattamento  previdenziale,  tra
 tale  ultima  inabilita'  e assoluta inabilita' ex art. 2 della legge
 cit. Quale che sia stato l'intendimento del legislatore, l'ambito  di
 estensione  della  norma e' tale da ricomprendervi anche le posizioni
 degli  odierni  ricorrenti.  Non  avendo  tuttavia  la   disposizione
 efficacia  retroattiva, nel senso che la prestazione risulta dovuta a
 far data dall'entrata in vigore della legge n. 84/1994, reputando  il
 giudicante  che  prima  dell'art.  24,  quarto comma cit., in base al
 disposto dell'ultimo comma dell'art. 156  del  reg.  cod.  nav.,  che
 faceva   generico   rinvio   al   "trattamento   previdenziale",  era
 ammissibile che in favore dei lavoratori inabili al  lavoro  portuale
 venissero liquidate l'assegno ordinario di invalidita' o la pensione,
 a  seconda  delle  entita'  delle  menomazioni  fisiche  accertate, e
 dovendosi provvedere, in ogni caso,  sulla  domanda  di  danni,  pure
 formulata   dai  ricorrenti,  e'  stato  disposto  ed  effettuato  un
 accertamento medico-legale in esito al quale il c.t.u. nominato,  pur
 dando   atto  della  necessita'  di  accertamenti  specialistici  non
 consentiti dai tempi imposti per  il  deposito  della  relazione,  ha
 risposto   al   quesito   formulato  assumendo  che,  in  ogni  caso,
 attualmente,  nessuno  dei   ricorrenti   risulta   assolutamente   e
 permanente inabile e che tale condizione non vi era neppure alla data
 della concessione della pensione di inabilita'. Ha altresi' precisato
 che,  salvo  qualche  caso  in cui e' dubbia la stessa invalidita', i
 lavoratori ricorrenti posseggono i requisiti sanitari  per  l'assegno
 ordinario.
    Tale accertamento medico se da un lato (beninteso ove sia corretta
 la  prospettazione  sopra accolta), consente di respingere la domanda
 di danni e di spostare la decorrenza della prestazione fino  a  farla
 coincidere  con l'entrata in vigore della legge n. 84/1994, dovendosi
 ritenere  che  l'I.N.P.S.  aveva  del  tutto legittimamente proceduto
 all'annullamento  e/o  revoca  della  pensione  (peraltro  quando  si
 constati che non esiste piu' o non e' mai esistita, la corrispondenza
 tra  la  posizione  soggettiva dell'assicurato e le condizioni volute
 dalla legge per la concessione  della  pensione  di  invalidita',  la
 Suprema Corte asserisce essersi in presenza non di revoca ma di nuovo
 accertamento  con  cui,  accertata  la  mancata  corrispondenza viene
 soppressa la prestazione, Cass. 16 giugno 1992, n.  7341),  da  altro
 lato   rende   rilevante   in  causa  il  dubbio  sulla  legittimita'
 costituzionale dell'art. 24, quarto comma cit.
    Ed  infatti  la  norma  in  esame  consente   ai   ricorrenti   di
 beneficiare,  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  della  legge n.
 84/1994, della pensione  di  inabilita'  (prestazione  oggetto  della
 presente  controversia),  pur non trovandosi nella "impossibilita' di
 svolgere qualsiasi attivita' lavorativa", con una evidente disparita'
 di trattamento rispetto alla posizione degli altri assicurati  presso
 l'I.N.P.S.  che ottengono la pensione solo ove siano inidonei ad ogni
 proficuo lavoro (fra le tante, Cass. 3 febbraio 1993, n. 1337).
    La richiamata disparita' di trattamento non puo',  d'altra  parte,
 essere   giustificata  in  considerazione  della  particolare  natura
 dell'attivita' gia' esercitata dai ricorrenti.  E'  agevole  rilevare
 che  nel  mercato  del  lavoro  vi  sono  state, e vi sono, attivita'
 impegnative ed usuranti al pari del lavoro portuale (basti pensare al
 lavoro nelle cave, in miniera e nel settore edile),  senza  che  agli
 addetti  venga  riconosciuto un trattamento previdenziale particolare
 ed agevolato per il caso di inidoneita'  alla  specifica  prestazione
 lavorativa.
    Sotto altro profilo neppure puo' sostenersi che la specialita' del
 lavoro  portuale  sia  stata  normativamente prevista sotto l'aspetto
 previdenziale della invalidita' pensionabile, gia' prima dell'entrata
 in vigore della legge n. 84/1994, di talche' l'art. 24, quarto comma,
 dovrebbe   intendersi   come   meramente    ricognitivo    di    tale
 caratteristica.
    Ed  infatti  nessuna  disposizione  sanciva la dedotta specialita'
 (vedi argomentazioni della difesa dei ricorrenti).
    L'art. 156 del reg. cod. nav., della cui natura regolamentare  non
 puo'   dubitarsi,  disciplina,  come  sopra  esposto,  unicamente  la
 procedura  di  accertamento  della  inidoneita'  al  lavoro  portuale
 stabilendo la efficacia anche in ambito previdenziale della eventuale
 dichiarazione  di  inidoneita'  al  lavoro  portuale:  nulla tuttavia
 dispone circa il tipo di prestazione da  erogare  e  neppure  avrebbe
 potuto  utilmente farlo in violazione di legge, stante, si ripete, la
 sua natura regolamentare. E cosi' e'  pacifico  che  antecedentemente
 alla  legge  n.  222/1984,  dalla  accertata  inidoneita'  al  lavoro
 portuale,  conseguiva  per  il  lavoratore   il   diritto   all'unica
 prestazione   previdenziale  allora  prevista  dalla  legge.  Non  si
 rinvengono, poi, nella legge  citata  che,  come  noto,  prevede  due
 distinti  e graduali trattamenti previdenziali (in uno solo dei quali
 viene fatto riferimento alle occupazioni confacenti alle  attitudini,
 art.  1),  disposizioni  da cui desumere che la pensione possa essere
 riconosciuta anche in favore di assicurati non assolutamente  inabili
 e qualsiasi attivita' lavorativa.
    In sostanza deve qualificarsi come erroneo l'operato dell'I.N.P.S.
 che  ebbe  a  riconoscere  a  tutti  i lavoratori portuali dichiarati
 inidonei  al  lavoro  portuale  la  pensione   di   inabilita',   pur
 conservando    i    lavoratori    utili    energie    lavorative,   e
 costituzionalmente dubbia, per violazione all'art. 3 della Cost.,  la
 previsione dell'art. 24, secondo comma, che stabilisce per i predetti
 il diritto alla pensione di inabilita'. Ed il dubbio prende ulteriore
 consistenza  ove  si  ritenga  che  tale diritto posto dalla norma in
 esame, non possa piu' essere messo in  discussione  dall'istituto  in
 relazione  ad  eventuali  miglioramenti  delle condizioni fisiche dei
 ricorrenti (art. 9 della legge  n.  222/1984),  cosi'  come,  invece,
 avviene  per gli altri assicurati e posto che, contemporaneamente con
 l'abrogazione dell'art. 156 del reg. cod. nav. operata  dall'art.  3,
 decimo  comma,  del  d.-l.  21 ottobre 1994, n. 586, a far data dal 1
 gennaio 1995, e' venuta meno, nel piu' ampio riordino della normativa
 portuale, la commissione  medica  compartimentale  cui  era  devoluto
 l'accertamento della inidoneita' al lavoro portuale.